Regolamento›Capo II
Art. 295
In vigore dal 26 mag 1908
Non si concederanno per edifici scolastici sussidi superiori al terzo della spesa presunta, o di quella effettiva quando questa sia inferiore alla prima; in ogni caso, il sussidio non passerà le 10 mila lire.
Per gli edifici destinati a scuole rurali, il sussidio sarà esteso anche alla spesa per il campo destinato alle esercitazioni agrarie e per l'alloggio degli insegnanti, quando il Comune si obblighi a darlo a questi gratuitamente.
In nessun caso saranno concessi sussidi per maggiori spese che contrariamente alle previsioni, si siano verificate durante i lavori, fuorchè nel caso che tali spese sieno state autorizzate preventivamente dal Ministero e sempre entro i limiti più sopra indicati.
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