Regolamento›Capo II
Art. 297
In vigore dal 26 mag 1908
Il verbale di collaudo redatto dal genio civile sarà accompagnato dal deconto finale di tutti i lavori: e dal verbale dovrà risultare se l'edificio fu costruito in conformità del progetto approvato,
Qualora, durante i lavori, a questi fossero state apportate delle varianti, il verbale dovrà indicarle tutte, e, per quelle che alterino la disposizione dei locali, la loro ampiezza, l'illuminazione, ecc. dovrà essere corredato dai disegni indicanti chiaramente l'edificio quale risulta costruito.
Questi documenti rimarranno presso il Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-297