Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 278
In vigore dal 26 mag 1908
La facoltà di ridurre di un quarto lo stipendio ai maestri delle scuole, per effetto dell' della legge 8 luglio 1904, e la conseguente riduzione di un quarto del contributo dello Stato, si riferiscono alle scuole classificate. Quelle non classificate obbligatorie sono regolate dall'art. 343 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
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