Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 277
In vigore dal 26 mag 1908
L'aumento di stipendio, di cui all' della legge 8 luglio 1904 n. 407, deve essere limitata ai soli casi, nei quali l'insegnamento nelle classi multiple o alternate sarà impartito in orari diversi, in conformità del citato articolo.
L'aumento predetto, siccome assegno personale temporaneo, non ha effetto ai riguardi della pensione e del sessennio.
Lo stipendio, base della liquidazione dei due quinti, sarà quello stabilito dalla legge o dal Comune per la nuova classe, che è assegnata al maestro.
Lo Stato concorrerà in tale aumento dei due quinti nei soli casi nei quali avrebbe dovuto concorrere nel pagamento dell'intero stipendio ad un maestro effettivo, sia per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3798, sia per la legge 8 luglio 1904, n. 407, e la misura sarà di due quinti della quota di concorso, che, in applicazione delle leggi citate, lo Stato avrebbe dovuto pagare al Comune per questo titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-277