RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 275

In vigore dal 26 mag 1908
Per le scuole facoltative di grado superiore, esistenti al 1° gennaio 1904 e che per effetto dell' della legge 8 luglio 1904, n. 407, dovranno essere conservate e per quelle istituite dai Comuni, entro il termine di due anni dalla promulgazione della stessa legge, i Comuni hanno diritto ad un concorso dello Stato nello stipendio dei maestri, nella misura stabilita dal detto della legge, ogni qualvolta all'insegnamento di ciascuna classe sia destinato un apposito insegnante. Gli stipendi stabiliti per le scuole facoltative di grado superiore anteriormente al 1° gennaio 1904 non potranno per nessun motivo esser diminuiti successivamente, salvo l'applicazione degli della legge 8 luglio 1904, n. 407. Per le scuole classificate aperte per sei mesi soltanto il contributo dello Stato sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello tesso Comune.
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Art. 275 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo