Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 276
In vigore dal 26 mag 1908
Dal rimborso per la maggiore spesa sostenuta dai Comuni pel pagamento dei sessenni ai maestri saranno esclusi i sessenni cominciati prima del 30 giugno 1904, quantunque vengano a maturare posteriormente a tale data.
La liquidazione di questi sessenni, la cui spesa è a carico totale dei Comuni, sarà fatta in base alla tabella della legge 11 aprile 1886, n. 3793.
I sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904, per i quali i Comuni hanno diritto al rimborso della maggiore spesa portata dall'aumento degli stipendi, saranno liquidati in base ai nuovi minimi portati dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407.
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