Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 273
In vigore dal 26 mag 1908
I Comuni, la cui popolazione sia inferiore ai 1000 abitanti e che raggiungano o superino il limite massimo della sovrimposta, i quali per effetto della legge 9 luglio 1876, n. 3259, abbiano dovuto aumentare gli stipendi ai maestri fino a raggiungere l'aumento portato dalla legge stessa, oltre al concorso per la legge del 1886 saranno rimborsati della spesa effettiva per tale aumento, che lo Stato a norma della citata legge del 1876 avrebbe dovuto pagare sotto forma di sussidio al maestro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-273