RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 269

In vigore dal 26 mag 1908
Al concorso dello Stato nell'aumento degli stipendi dei maestri elementari, per effetto della legge 11 aprile 1886, n. 3978, i Comuni hanno diritto soltanto per le scuole classificate esistenti al 1° novembre 1886, e sempre quando gli stipendi goduti dai maestri non fossero già uguali o superiori ai minimi legali della tabella annessa alla legge stessa. Per le scuole che, esistenti dal 1° novembre 1886, fossero in seguito state soppresse, cessa per lo Stato l'obbligo al concorso dal momento della soppressione. Per quelle che fossero state trasformate, l'obbligo dello Stato è limitato al concorso negli stipendi assegnati alle scuole dopo la trasformazione ed in ragione di questi. Nel caso che le scuole esistenti al 1° novembre 1886, i cui insegnanti per effetto della citata legge ebbero un aumento di stipendio, vengano a cambiare di classificazione, il concorso dello Stato dovuto ai Comuni per la legge stessa sarà, in applicazione dell' ultimo capoverso della legge 8 luglio 1904, n. 407, calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola, vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-269

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Art. 269 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo