Regolamento›Titolo V
Art. 265
In vigore dal 26 mag 1908
Se la Commissione consultiva riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, può richiedere all'Amministrazione centrale o provinciale nuove informazioni o documenti, disporre verificazioni ed indagini, ed ordinare un'inchiesta.
In casi gravi, e sopra istanza del maestro o del direttore ricorrente, può anche ammetterle ad esporre oralmente le sue ragioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-265