RegolamentoTitolo V

Art. 266

In vigore dal 26 mag 1908
Se il Ministero riconosce che il ricorso non è stato presentato nel termine e nelle forme prescritte, lo dichiara irricevibile. Se lo riconosce infondato, lo respinge. Se lo riconosce fondato, revoca il provvedimento e giudica nel merito. Nei casi in cui il ricorso è ammesso per soli motivi di illegittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-266

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Art. 266 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo