Regolamento›Titolo V
Art. 266
In vigore dal 26 mag 1908
Se il Ministero riconosce che il ricorso non è stato presentato nel termine e nelle forme prescritte, lo dichiara irricevibile.
Se lo riconosce infondato, lo respinge.
Se lo riconosce fondato, revoca il provvedimento e giudica nel merito.
Nei casi in cui il ricorso è ammesso per soli motivi di illegittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.
Storico versioni
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