RegolamentoTitolo V

Art. 267

In vigore dal 26 mag 1908
Indipendentemente da ogni ricorso, il ministro ha facoltà di annullare o riformare, in qualunque tempo, sopra denunzia od anche d'ufficio, le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali, in quanto queste non siano conformi alle leggi ed ai regolamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-267

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Art. 267 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo