Regolamento›Capo II
Art. 260
In vigore dal 26 mag 1908
L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e dal presente regolamento, con la prestata cauzione e con gli altri suoi beni, giusta il disposto dell' della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.
I Comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi, non possono, per l'anno in corso o finché duri l'inadempimento, ricevere sussidi dal Ministero.
Storico versioni
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