Regolamento›Capo II
Art. 256
In vigore dal 26 mag 1908
Nel caso di ritardo nel pagamento degli stipendi, sarà dal prefetto, in seguito a denunzia degl'interessati, inflitta all'esattore l'ammenda di cui nei capitoli normali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-256