RegolamentoCapo II

Art. 259

In vigore dal 26 mag 1908
Il tesoriere della Provincia è obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della Provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del Comune quando il servizio di esattoria comunale o consorziale è affidato ad uno speciale sostituto o ad un delegato per la riscossione o gestore e ciascuno di essi non disponga di fondi di cassa.
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Art. 259 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo