Regolamento›Capo II
Art. 259
In vigore dal 26 mag 1908
Il tesoriere della Provincia è obbligato, sulla semplice comunicazione del decreto del prefetto, a pagare gli stipendi dovuti agli insegnanti elementari della Provincia, a mezzo dell'ufficio postale e a spese del Comune quando il servizio di esattoria comunale o consorziale è affidato ad uno speciale sostituto o ad un delegato per la riscossione o gestore e ciascuno di essi non disponga di fondi di cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-259