Regolamento›Capo II
Art. 254
In vigore dal 26 mag 1908
Lo stesso obbligo è imposto all'esattore, cui non sia affidato il servizio di cassa del Comune, purchè i maestri o i direttori esibiscano una dichiarazione, che dovrà rilasciarsi dal tesoriere comunale, dalla quale risulti che la rata non fu potuta sodisfare per mancanza di mandato o di fondi o per altra causa non portante impedimento legale al pagamento in tutto o in parte della rata scaduta.
Esistendo qualche impedimento legale, esso sarà dal tesoriere enunciato sulla predetta dichiarazione, e l'esattore ne terrà conto per eseguire le occorrenti deduzioni dalle somme, che dovrà anticipare.
Qualora il tesoriere comunale rifiuti di rilasciare la suddetta dichiarazione l'esattore, su richiesta anche verbale dell'interessato, dovrà notificare gratuitamente per mezzo del suo messo al tesoriere che, non sorgendo opposizioni nel termine di tre giorni, egli pagherà senza altro la rata scaduta.
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