Regolamento›Capo II
Art. 257
In vigore dal 26 mag 1908
Nella ricevuta da rilasciarsi dai maestri o direttori all'esattore tesoriere a saldo della rata di stipendio scaduto, saranno esattamente indicate le somme avute in contanti e quelle che furono trattenute sopra la rata stessa, e dovrà essere del pari accennato il motivo della trattenuta.
Quando l'esattore non sia anche tesoriere comunale la dichiarazione di cui all' insieme colla ricevuta, è ritirata e conservata dall'esattore, che deve, con la notizia dell'effettuato pagamento, comunicare al sindaco o al tesoriere gli estremi della ricevuta predetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-257