Art. 260
RegolamentoCapo II

Art. 260

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In vigore dal 26 mag 1908
L'esattore risponde del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 26 marzo 1893, n. 159, del T. U. 21 ottobre 1903, n. 431, e dal presente regolamento, con la prestata cauzione e con gli altri suoi beni, giusta il disposto dell' della legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281. I Comuni, che ritardino il pagamento degli stipendi, non possono, per l'anno in corso o finché duri l'inadempimento, ricevere sussidi dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-260