Art. 17
In vigore dal 17 mar 1908
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola e invigila che siano tenuti i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola e dei laboratori, alla osservanza dei regolamenti; e provvede alla supplenza del personale insegnante e delle officine in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti pel tramite della Giunta di vigilanza.
Il direttore riferisce al Ministero, pel tramite della Giunta di vigilanza, su quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola ed inoltre alla Giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-17