Art. 16

In vigore dal 17 mar 1908
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili per quanto riguarda il collocamento in aspettativa le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gl'impiegati civili dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo