Art. 15
In vigore dal 17 mar 1908
Il direttore, i professori titolari, i capi d'arte e il personale amministrativo della scuola saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Gli assistenti di officina e il personale inserviente saranno assicurati alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-15