Art. 14

In vigore dal 17 mar 1908
Gli stipendi del direttore, dei professori, dei capi d'arte e del personale amministrativo della scuola che abbiano la titolarità sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che approva le annesse norme di riordinamento della scuola professionale «Omar» di Novara. — Testo vigente | Portale Normativo