Art. 14
In vigore dal 17 mar 1908
Gli stipendi del direttore, dei professori, dei capi d'arte e del personale amministrativo della scuola che abbiano la titolarità sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-14