Art. 9

In vigore dal 17 mar 1908
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per la sua approvazione entro la prima metà di settembre; c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, entro la prima metà di marzo. Il detto conto sarà, a cura della Giunta di vigilanza, comunicato agli altri enti contribuenti dopo l'approvazione Ministeriale; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero, e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati, senza preventiva approvazione Ministeriale, gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere al Ministero sui regolamenti e sui ruoli del personale; g) vigila sulla buona manutenzione del materiale scientifico o non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti; h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; h) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto e a quelle altre a cui fosse chiamata dal ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-9

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