Art. 8
In vigore dal 17 mar 1908
La Giunta di vigilanza si aduna una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola.
Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.
Le adunanze sono valide quando v'intervenga almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni mino prese a maggioranza assoluta di voti; in casa di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta di vigilanza che non intervengano alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza motivi giustificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-8