Art. 3
In vigore dal 17 mar 1908
La scuola è diurna:
L'anno scolastico comincia al 1° ottobre e termina alla fine del mese di giugno successivo.
I capi d'arte e il personale amministrativo, assistente e di servizio dovranno adempiere alle rispettive mansioni anche nel periodo delle ferie estive, salvo le licenze che potranno essere concesse dalla Giunta di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-3