Art. 4
In vigore dal 17 mar 1908
La scuola comprenda due sezioni: l'una per la lavorazione dei metalli, l'altra per la lavorazione del legno.
Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
Meccanica ed elementi di elettrotecnica - Tecnologia meccanica - Elementi di macchine termiche - Matematica elementare - Nozioni di scienze fisiche-- Disegno ornamentale, di macchine e tecnologico - Lingua italiana, storia e geografia. L'insegnamento pratico è impartito in appositi laboratori ed officine nel corso dell'anno scolastico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento che sarà approvato insieme ai programmi d'insegnamento, alla pianta organica del personale ed all'orario, dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Quando i redditi lo consentano potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altre sezioni, officine e laboratori con decreto Reale sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-4