Art. 2

In vigore dal 17 mar 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola sarà provveduto coi contributi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e con le rendite nette del patrimonio e proventi diversi indicati all' dello statuto organico dell'ente Omar. L'ente istituto professionale Omar provvede inoltre alla scuola Omar i locali e cede in uso tutto il materiale esistente attualmente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-2

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