Art. 2

Art. 2

2 / 22
In vigore dal 17 mar 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola sarà provveduto coi contributi del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e con le rendite nette del patrimonio e proventi diversi indicati all' dello statuto organico dell'ente Omar. L'ente istituto professionale Omar provvede inoltre alla scuola Omar i locali e cede in uso tutto il materiale esistente attualmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-2