Art. 13
In vigore dal 17 mar 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da questa scuola ad un'altra, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
I passaggi di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole della Giunta di vigilanza delle due scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-13