Art. 12
In vigore dal 17 mar 1908
Il direttore, gli insegnanti, i capi d'arte e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il direttore potrà però essere scelto dal Ministero fra il personale insegnante, su proposta della Giunta di vigilanza.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi farà parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti e i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi titolari, su proposta della Giunta di vigilanza, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico il Ministero provvederà alla sostituzione, con incarichi temporanei, dietro parere della Giunta di vigilanza.
Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare dalle regole del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidare, su proposta della Giunta di vigilanza, a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuola di ugual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo della scuola sarà pure nominato dal Ministero predetto, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sarà fatta con decreto Ministeriale; la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-12