Art. 21
In vigore dal 17 mar 1908
Nel caso in cui il Governo cessasse di concorrere al mantenimento della scuola il personale eccedente quello indicato nell'attuale tabella organica dell'Istituto cesserà dalle sue funzioni.
Al detto personale, fatta eccezione di quello incaricato, sarà corrisposto per la durata di due anni, a carico del Governo, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.
Lo stesso trattamento sarà fatto al personale della scuola in caso di riduzione d'organico.
In questo caso il materiale di proprietà della scuola sarà ceduto gratuitamente all'ente istituto professionale Omar.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-21