Art. 22
In vigore dal 17 mar 1908
Il personale della scuola attualmente in servizio, compreso nella tabella A, annessa al presente decreto, sarà confermato in carica cogli attuali stipendi e fermi restando gli altri diritti già acquisiti.
Se però i detti stipendi superassero quelli portati dalla nuova tabella organica, il di più costituirà assegno ad personam.
Il personale inserviente attualmente in carica continuerà a godere del diritto agli aumenti sessennali portati dalla detta tabella.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;580#art-22