Art. 18
In vigore dal 16 ago 1907
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale e con sede in Girgenti, a scelta della Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-18