Art. 23
Disposizione transitoria.
In vigore dal 16 ago 1907
Il direttore ed i professori che, prima dell'attuale riordinamento della scuola, hanno acquistato il diritto alla pensione di riposo, accordata dal regolamento comunale 15 marzo 1877, continueranno a versare alla Cassa comunale la ritenuta 2% sullo stipendio goduto nel 1906, aumentato dai sessenni, ed avranno diritto alla pensione comunale nei modi e termini del regolamento stesso, ed in base al regolamento organico comunale 1901. Lo stesso trattamento si farà al bidello ora in servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-23