Art. 21
In vigore dal 16 ago 1907
In caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-21