Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 16 ago 1907
In caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-21