Art. 17
In vigore dal 16 ago 1907
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.
Il collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento; il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento di cui all'.
Il collegio degli insegnanti si riunisce inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi di insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-17