Art. 14

In vigore dal 16 ago 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori ordinari, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base all'ultimo stipendio. In quanto al personale attualmente in servizio nella scuola che si riordina, compreso il bidello, il tempo utile per il computo del sessennio comincerà a decorrere dalla data del presente R. decreto. Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dalla presente disposizione. Al personale della scuola sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore per i funzionari dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-14

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