Art. 11
In vigore dal 16 ago 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Nella pianta stessa saranno indicate le materie che per la loro indole debbono essere considerate accessorie.
L'insegnamento di queste materie potrà essere affidato a incaricati senza le formalità di concorso, di cui l'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-11