Art. 6

In vigore dal 16 ago 1907
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza, composta di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due delegati del comune di Porto Empedocle e del direttore della scuola. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma non inferiore alle L. 1000, essi avranno diritto di essere rappresentati nella Giunta di vigilanza da un loro delegato, sino a quando il loro concorso alla spesa non sarà inferiore alla somma anzidetta. I membri della Giunta, ad eccezione del direttore, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-6

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Art. 6 Che approva l'annesso statuto pel riordinamento della scuola tecnica commerciale «Nicolo' Gallo» di Porto Empedocle. — Testo vigente | Portale Normativo