Art. 2

In vigore dal 16 ago 1907
La spesa annua per il mantenimento della Scuola è stabilita in lire quattordicimilaquattrocento ed è sostenuta per L. 6000 annue dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e per L. 8400 annue dal comune di Porto Empedocle. Sono pure destinati al mantentmento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri. Il comune di Porto Empedocle fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-2

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