Art. 1
In vigore dal 16 ago 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per l'Italia meridionale;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Porto Empedocle, in data 22 ottobre 1906 e 13 febbraio 1907;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare la scuola tecnica pareggiata «Nicolò Gallo» dandole indirizzo commerciale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola tecnica con indirizzo commerciale «Nicolò Gallo» di Porto Empedocle è riordinata in R. scuola inferiore di commercio «Nicolò Gallo» alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con lo scopo di avviare i giovani all'esercizio pratico del commercio locale e di aprire loro l'adito alla continuazione degli studi nelle R. scuole medie di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-1