Art. 16
In vigore dal 16 ago 1907
Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in genere, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre, alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-16