Art. 15

In vigore dal 16 ago 1907
Il direttore ed i professori ordinari, meno quelli di cui tratta il seguente , sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente, tranne lo attuale bidello per cui provvede il citato , sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. La scuola contribuisce al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà le ritenute a carico del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-15

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