Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 16 ago 1907
Il servizio di Cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale e con sede in Girgenti, a scelta della Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;286#art-18