Art. 13
In vigore dal 11 lug 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-13