Art. 12

In vigore dal 11 lug 1907
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare di essa e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; Propone i provvedimenti che reputa utili per il buon andamento dell'istituto e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale in caso di breve assenza. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti. Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla giunta ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-12

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