Art. 14

In vigore dal 11 lug 1907
Gli insegnanti sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto dal ministro, anche senza concorso, sentita la giunta di vigilanza. Delle commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della giunta di vigilanza. Gli insegnanti scelti in seguito a concorso sono nominati in via di esperimento, col grado di reggente. La reggenza non può avere durata minore di due anni nè maggiore di tre. Trascorso il periodo di esperimento i reggenti possono essere nominati titolari se apposite ispezioni da ordinarsi dal ministro avranno dimostrato che essi possiedono le qualità e le attitudini necessarie. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il ministro provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti aventi carattere speciale o complementare, il ministro potrà derogare dalla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abitazione ad insegnare la relativa materia, in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento. Il personale amministrativo è pure nominato dal Ministero, sopra proposta della giunta di vigilanza. La nomina di reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo fatta con decreto ministeriale: la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto reale. Il personale di servizio è nominato dalla giunta municipale coll'approvazione della giunta di vigilanza della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Che istituisce in Milano una regia scuola media di studi applicati al commercio e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo