Art. 17

In vigore dal 11 lug 1907
Il direttore e i professori che hanno il grado di titolare sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, con una quota annuale, che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Che istituisce in Milano una regia scuola media di studi applicati al commercio e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo