Art. 15

In vigore dal 11 lug 1907
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo