Art. 10

In vigore dal 11 lug 1907
La giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola; b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto conto sarà, a cura della giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale; d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale; g) vigila sulla conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate le variazioni apportate agli inventari stessi; h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento; l) adempie a tutte le altre funzioni stabilite dal presente regio decreto ed a quelle altre cui fosse chiamato dal ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo